Dal 1° maggio 2025, la tassa di soggiorno ordinaria è di CHF 5.00 per persona e per notte per gli alberghi e le altre forme di alloggio organizzato, nonché per le case di vacanza e gli alloggi assimilati. I bambini dai 6 ai 16 anni pagano la metà (CHF 2.50). Le capanne e i rifugi di montagna sono soggetti a CHF 2.00 per notte e le scuole internazionali a CHF 3.50 per notte. Le seconde case e gli alloggi di vacanza affittati occasionalmente sono in linea di principio soggetti a un importo forfetario annuo calcolato su 50 pernottamenti a CHF 5.00 per unità familiare (UPM): CHF 500 per meno di 3 locali, CHF 750 per 3 locali, CHF 1’000 per 4 locali, CHF 1’250 per 5 locali e CHF 1’500 per 6 locali o più. Per un alloggio di vacanza affittato occasionalmente da un proprietario domiciliato nel comune, il calcolo è ridotto a 20 giorni.
Sono esenti le persone domiciliate nel comune con residenza principale; le persone in visita a un familiare domiciliato con residenza principale nell’alloggio; i bambini di età inferiore a 6 anni; gli allievi, gli apprendisti e gli studenti che durante il periodo scolastico frequentano istituti d’insegnamento riconosciuti e sovvenzionati dallo Stato del Vallese; i pazienti e gli ospiti di case per anziani, istituti per persone con disabilità o istituti sociali autorizzati; le persone incorporate nell’esercito o nella protezione civile, i pompieri e servizi analoghi quando sono in servizio comandato; nonché le persone che esercitano un’attività riconosciuta e sovvenzionata dal movimento Gioventù e Sport. I bambini dai 6 ai 16 anni beneficiano di una riduzione del 50 %. L’importo forfetario annuo per gli alloggi fuori dalla zona edificabile situati a più di 100 metri da una strada aperta al traffico tutto l’anno è ridotto del 50 %.
Gli alberghi, i gestori professionali di alloggi e le agenzie di locazione riscuotono la tassa per ogni pernottamento effettivo e dichiarano i pernottamenti. Per le seconde case e gli alloggi di vacanza affittati solo occasionalmente, al proprietario viene normalmente applicato l’importo forfetario annuo; tale importo comprende tutti i pernottamenti, compresi quelli degli ospiti e delle locazioni occasionali. Per un alloggio di vacanza affittato occasionalmente da un proprietario domiciliato nel comune, il tasso medio di occupazione considerato è di 20 giorni. Il proprietario-locatore può riscuotere dagli ospiti la tassa per pernottamento effettivo e trattenerla, entro i limiti applicabili; un’agenzia può riscuoterla e riversarla al proprietario.