Secondo le norme in vigore il 27 settembre 2026, la tassa di soggiorno applicabile è di CHF 4.50 per persona e per pernottamento. Le disposizioni esecutive prevedono inoltre importi forfettari annui per gli alloggiatori: appartamenti di vacanza CHF 100 per appartamento più CHF 8 per m² di superficie abitabile netta; alberghi CHF 1'200 per camera; ostelli della gioventù CHF 420 per posto letto; capanne alpine/SAC e alloggi per vacanze o gruppi CHF 150 per posto letto; campeggi CHF 560 per piazzola; camere private CHF 270 per camera. Gli utilizzatori propri di appartamenti di vacanza pagano, indipendentemente dalla durata e dalla frequenza del soggiorno effettivo, un forfait annuo obbligatorio di CHF 100 per appartamento più CHF 6 per m² di superficie abitabile netta. Dal 1° gennaio 2028 è stato adottato un nuovo importo di CHF 5.00 per pernottamento; tale importo non è ancora applicabile alla data richiesta.
Sono esenti: i bambini fino al compimento del 15° anno di età; le persone che soggiornano per svolgere la propria professione rispettando il normale orario di lavoro (ma non i partecipanti a manifestazioni sportive, congressi, seminari, convegni o corsi, anche se per motivi professionali); le persone presenti nell'esercizio di una funzione ufficiale, militare, di protezione civile o di polizia; le persone che soggiornano per frequentare una scuola o imparare una professione; le persone ospitate gratuitamente presso il nucleo familiare di persone con domicilio fiscale illimitato nel Comune che non sono soggette alla tassa di soggiorno; e le persone con domicilio fiscale illimitato nel Comune, anche quando utilizzano una propria casa di vacanza, se il Comune riceve dalle loro imposte sul reddito e sulla sostanza un contributo sostanziale allo sviluppo turistico. In casi particolari l'esecutivo comunale può concedere un'esenzione totale o parziale quando le strutture turistiche non possono essere utilizzate e sussistono motivi importanti.
Una locazione a breve termine a pagamento è considerata alloggio soggetto alla tassa di soggiorno: è alloggiatore chi mette a disposizione di un ospite, dietro compenso, locali o terreno per pernottare. Gli alloggiatori devono registrare arrivi, partenze e gli altri dati statistici richiesti e inserirli nel sistema elettronico di registrazione dell'organizzazione della destinazione. La tassa è riscossa per pernottamento. I proprietari, usufruttuari e locatari a lungo termine soggetti alla tassa devono registrare anche i propri soggiorni e quelli dei loro visitatori. Se un utilizzatore proprio affitta commercialmente il proprio appartamento di vacanza, deve pagare, oltre al forfait annuo dell'utilizzatore proprio, il forfait annuo applicabile agli alloggiatori e la tassa di promozione turistica; il forfait dell'utilizzatore proprio viene conteggiato. Il proprietario di un alloggio imponibile affittato ininterrottamente per almeno 150 giorni per anno civile a persone non soggette alla tassa di soggiorno può chiedere un rimborso proporzionale presentando prove scritte.