La tassa di soggiorno è riscossa per persona e per pernottamento. L'aliquota unica standard è di CHF 4.25 per tutte le categorie di alloggio; fanno eccezione i campeggi, con CHF 2.50 per persona e per pernottamento. Nei casi previsti dalla legge può applicarsi una tassa forfettaria annuale di CHF 60 per persona.
Sono esenti le persone con domicilio fiscale nel Cantone di Ginevra; le persone incorporate nell'esercito o nella protezione civile durante il servizio comandato; i pazienti e gli ospiti di ospedali, cliniche, case di cura e strutture per persone anziane o disabili; le persone che soggiornano durevolmente nel cantone per frequentare un istituto pubblico di istruzione, un istituto o un collegio, oppure per svolgere un apprendistato. Sono inoltre esenti le persone il cui alloggio, come prestazione sociale o assistenziale, è preso a carico da un organismo sociale o statale.
Per le locazioni di breve durata tramite una piattaforma di alloggi, la messa a disposizione di un'intera abitazione è limitata a 90 giorni all'anno; oltre tale limite costituisce un cambiamento di destinazione/un'attività commerciale ed è vietata senza l'autorizzazione necessaria. La locazione di camere non è soggetta al limite di 90 giorni quando il proprietario abita nell'alloggio. Chi mette a disposizione tutto o parte dell'abitazione deve riscuotere la tassa di soggiorno; Airbnb la riscuote automaticamente dal 1° settembre 2020. Devono inoltre essere rispettati gli obblighi applicabili in materia di notifica, fiscalità, diritto di locazione e notifica degli ospiti stranieri.